Il Garage: una proprietà regolata da norme precise – Avv. Michela Arosio

Una proprietà regolata da norme precise: il Garage. Nel condominio o in un edificio di pertinenzadiritti e doveri.

Il garage costituisce una pertinenza dell’abitazione e di conseguenza è di proprietà esclusiva del condomino. Vanno in ogni caso rispettati il diritto e la sicurezza degli altri abitanti o proprietari: non possono essere depositati in garage sostanze infiammabili o altri materiali pericolosi, né si possono svolgere attività rumorose (a meno che non si provveda all’insonorizzazione del locale).

Il proprietario del garage può intervenire sul suo garage sostituendo la porta con una serranda, ma a condizione di non modificare il decoro architettonico del condominio. Se la porta è poi basculante può sostituirla con un’altra che si apra a libro, a patto che, oltre a non alterare il decoro estetico, ciò non comporti un restringimento dello spazio comune. Su questa materia sono intervenute numerose e svariate sentenze.

L’assemblea condominiale può deliberare l’ampliamento dell’autorimessa condominiale utilizzando i locali già adibiti a portineria, dal momento che questo intervento non viene interpretato come innovazione. La spesa va ripartita in proporzione ai millesimi di proprietà (cassazione n. 15460/2002).

Per costruire autorimesse autonome sul cortile condominiale è necessario un numero di voti pari ai 4/5 dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di 4/5 del valore dell’edificio, dal momento che si tratta di cambiare la destinazione di queste parti comuni; se invece bisogna costruire nel sottosuolo o nei locali al piano terra, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea (art. 09 L. 122/89)

Il risarcimento dei danni da infiltrazioni provenienti dalla copertura calpestabile delle autorimesse va ripartito fra tutti i condomini, in proporzione ai millesimi di proprietà, con i proprietari delle autorimesse in veste sia di danneggianti sia di danneggiati; la quota di risarcimento del danno a ciascuno dovrà essere diminuita della rispettiva quota di spese.

La pavimentazione del cortile antistante i garage è intervento di manutenzione straordinaria. In quanto tale può essere deliberato con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea in rappresentanza di almeno 500 millesimi.

Le spese di pulizia, illuminazione e manutenzione del garage condominiale devono essere suddivise in proporzione ai millesimi di proprietà, salvo diverso accordo intervenuto tra tutti i condomini.

Per le spese di manutenzione della rampa di accesso occorre distinguere. Se il passaggio è riservato ai proprietari dei garage, la spesa spetta solo ed esclusivamente a loro. Se la rampa è accessibile (anche solo potenzialmente) anche agli altri condomini, deve invece essere ripartita fra tutti, in proporzione ai millesimi di proprietà.
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