Un amministratore di condominio, ci ha chiesto di approfondire l’argomento relativo alla messa a norma dei vetri/vetrate negli edifici con dipendenti. Potrebbe essere interessante parlare della Norma UNI 12600, in quanto molti amministratori, trascurando la presenza del dipendente (custode o addetto alle pulizie), rende di fatto obbligatorio applicare le norme che impone il D.Lgs 81/2008.
Ci chiede se la responsabilità dell’amministratore in caso di incidente implica anche una responsabilità di carattere Penale.
Molti colleghi, dice l’amministratore, trascurano questo argomento perché potrebbe rappresentare un costo elevato a carico dei condomini.
Rispondono 3 esperti di Condominio Solutions.
– Giovanni Sallemi, architetto
– Studio Ardo di Monza, legali
– Gabriele Malatesta, assicuratore
– Giovanni Sallemi, architetto
– Studio Ardo di Monza, legali
– Gabriele Malatesta, assicuratore
Egregio Amministratore,
l’amministratore ha accettato il mandato dal condominio di conservare le parti comuni (art. 1130, I comma n. 4, c.c.).
Se i vetri delle scale sono pericolanti la responsabilità dell’amministratore è civile per inadempimento e penale ai sensi dell’art. 677 c.p., reato che si perfeziona con lo stato di pericolo a carico di beni e/o persone per effetto della mancata manutenzione del proprietario (pro quota delle scale) e chi è incaricato della sua conservazione (l’amministratore).
Cordiali saluti.