IL “BONUS FACCIATE” DEL 90% IN UNA RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO
Si può essere facili profeti nell’ipotizzare che vi sarà, a breve, un forte aumento dei contenziosi tra Imprese e Condominii e/o condomini in merito alla mancata esecuzione (o al mancato completamento) di lavori che dovevano essere eseguiti utilizzando il c.d. “bonus facciate” al 90% o il “Superbonus” al 110%.
Una delle prime interessanti pronunce in merito è rappresentata dalla sentenza n. 3756/2023 del 2/10/2023 del Tribunale di Torino che ha affrontato il caso, purtroppo alquanto frequente, di un Condominio che, a seguito di regolare delibera assunta a fronte di relazione tecnica di un architetto, aveva affidato le opere di ripristino della facciata ad una impresa che, dopo aver incassato il 10% versato, a titolo di acconto, dai singoli condomini, e la cessione, a suo favore, da parte di questi ultimi, del credito fiscale del 90%, non aveva mai neppure iniziato i lavori, essendosi limitata a posizionare in cantiere il cartello previsto per legge.
Il Condominio, essendo rimasti senza esito alcuno i solleciti effettuati anche tramite il Direttore dei Lavori, deliberava di procedere recedendo dal contratto, chiedendo all’Impresa la restituzione del 10% versato nonché il risarcimento dei danni.
Il Condominio provvedeva quindi ad agire in giudizio ribadendo, in tale sede, le proprie richieste che venivano ritenute fondate dal Giudice anche in considerazione della mancata costituzione in causa della società convenuta, sulla base delle seguenti considerazioni:
“3. La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
Dalla documentazione prodotta, sono state comprovate tutte le allegazioni in fatto specificamente illustrate in ricorso e sopra
Parte convenuta, scegliendo di non costituirsi, non ha assolto al proprio onere di provare l’esatto adempimento alle obbligazioni assunte con il contratto del 9.12.2021 e del tutto inconsistenti e non opponibili al Condominio committente, appaiono le giustificazioni addotte nella corrispondenza in atti.
A fronte del legittimo esercizio del recesso e della conseguente risoluzione del contratto (a cui peraltro la convenuta risulta avesse aderito, non avendo mosso alcuna obiezione alle contestazioni di totale inerzia mosse dal Condominio e dal Direttore dei lavori), (…) s.r.l. deve pertanto essere condannata al pagamento di:
Euro 53.089,74 a titolo di restituzione delle somme corrisposte in relazione alle fatture n. 2020/A e 2021/A del 30.11.2021 oltre interessi legali dalla domanda, ovvero dall’1.7.2022 (….) fino al saldo; Euro 4.307,56 a titolo di restituzione (e non di danni, come erroneamente affermato in ricorso) di quanto corrisposto in relazione alla fattura n. 2046/A del 30.12.2021.
Si prende atto che per quest’ultima voce (qualificabile anch’essa come credito di valuta) non è stata avanzata domanda di interessi legali.
Parte attrice ha inoltre richiesto la condanna della convenuta al pagamento di Euro 300 a titolo di penali da ritardo maturate ex art. 15 del contratto stipulato inter partes in relazione al periodo dal 2.1.2022 al 4.6.2022”, oltre alla condanna al rimborso delle spese legali.
Se in questo modo potrà considerarsi definita la vicenda processuale, ben più gravi saranno i problemi che comunque affliggeranno i condomini posto che il recupero del credito verso un’impresa così inadempiente dipenderà dalla solvibilità di quest’ultima; mentre rimarranno in piedi tutte le problematiche relative al rapporto fiscale con l’Agenzia delle Entrate la quale potrà agire nei loro confronti per il recupero di un credito ceduto a fronte di lavori non eseguiti.
Su tale ultima importante questione si ritornerà in un successivo articolo.
Avv. Alessandro Re
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